Anagrafe Nazionale delle Ricerche
L’Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell’11 luglio 1980 (cfr. articoli 63 e 64), nonché con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca, n.ri 564/2021 e 615/2021, ha l’obiettivo di raccogliere tutte le notizie relative alle ricerche finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello stato o di enti pubblici , evitando così duplicazioni e sovrapposizioni di strutture e finanziamenti
Come risulta dall’art. 64, DPR 382/1980, per poter accedere ai finanziamenti pubblici, tutti i soggetti (amministrazioni, istituti ed enti pubblici e privati, imprese) che svolgono attività di ricerca devono essere iscritti all'Anagrafe. Inoltre le amministrazioni e gli enti che erogano le risorse hanno l’obbligo di comunicare all’ANR i finanziamenti concessi per l’attività di ricerca.
L’Anagrafe Nazionale delle Ricerche prevede l’iscrizione nella sezione generale per tutti i soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività di ricerca, secondo la propria specifica natura.
Con il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 564 del 28 Aprile 2021 sono stati aggiornati i criteri di iscrizione all'ANR delle amministrazioni, degli istituti e degli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca ed è stata istituita nell’ambito dell’Anagrafe, ai sensi dell'art. 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, una sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca”. Per iscriversi in questa sezione è necessario selezionare la Tipologia soggetto "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca (art. 3 D. M. 564 del 28 aprile 2021)” nella compilazione della domanda, avendo cura di verificare il possesso degli specifici requisiti di iscrizione, facendo riferimento alla normativa di cui all’art. 3, D.M. 564/2021.
Con il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 396 del 13 maggio 2025 è stata istituita, nell’ambito dell’Anagrafe, ai sensi dell’art. 4, comma 3 della legge 28 ottobre 2024, n. 162, una sezione denominata “Laboratori di Ricerca pubblici e privati”. Per iscriversi in questa sezione è necessario selezionare la Tipologia soggetto “Laboratori di Ricerca pubblici e privati” nella compilazione della domanda, avendo cura di verificare il possesso degli specifici requisiti di iscrizione, facendo riferimento alla normativa di cui al D.M. 396/2025 e al relativo allegato tecnico.
È bene precisare che l’iscrizione di un soggetto all’Anagrafe nazionale delle ricerche non attribuisce al medesimo alcun titolo o particolare qualifica o accreditamento, trattandosi di un mero schedario anagrafico con finalità ricognitive. Pertanto, si invitano gli iscritti a non utilizzare l'inserimento all’Anagrafe come elemento che possa ingenerare erronee valutazioni da parte di possibili soggetti interessati.