Anagrafe Nazionale delle Ricerche
L’Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell’11 luglio 1980 (cfr. articoli 63 e 64), nonché con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca, n.ri 564/2021 e 615/2021, ha l’obiettivo di raccogliere tutte le notizie relative alle ricerche finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello stato o di enti pubblici , evitando così duplicazioni e sovrapposizioni di strutture e finanziamenti
Come risulta dall’art. 64, DPR 382/1980, per poter accedere ai finanziamenti pubblici, tutti i soggetti (amministrazioni, istituti ed enti pubblici e privati, imprese) che svolgono attività di ricerca devono essere iscritti all'Anagrafe. Inoltre le amministrazioni e gli enti che erogano le risorse hanno l’obbligo di comunicare all’ANR i finanziamenti concessi per l’attività di ricerca.
Con il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 564 del 28 Aprile 2021 sono stati aggiornati i criteri di iscrizione all'ANR delle amministrazioni, degli istituti e degli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca ed è stata istituita nell’ambito dell’Anagrafe, ai sensi dell'art. 1 , comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, una sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca”. In particolare, possono presentare domanda di iscrizione in questa Sezione le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali.
Per iscriversi in questa Sezione è necessario selezionare la Tipologia soggetto "Sezione - Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca (art. 3 D. M. 564 del 28 aprile 2021)” nella compilazione della domanda. In ogni caso i soggetti posso iscriversi all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche “generale” (NON “Sezione – Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca (art. 3 D.M. 564 del 28 aprile 2021)”, selezionando una delle altre voci disponibili nel menu a tendina della “Tipologia Soggetto”. Responsabile del coordinamento delle attività relative all’Anagrafe nazionale delle ricerche è il Dirigente dell'Ufficio VI della Direzione Generale della Ricerca del MUR (contatto email: anr@mur.gov.it).
È bene precisare che l’iscrizione di un soggetto all’Anagrafe nazionale delle ricerche non attribuisce al medesimo alcun titolo o particolare qualifica o accreditamento, trattandosi di un mero schedario anagrafico con finalità ricognitive. Pertanto, si invitano gli iscritti a non utilizzare l'inserimento all’Anagrafe come elemento che possa ingenerare erronee valutazioni da parte di possibili soggetti interessati.