Anagrafe Nazionale delle Ricerche
Avviso importante
A decorrere dal giorno 11 febbraio 2026, per effetto della riorganizzazione di cui al citato d.P.R. 4 aprile 2025, n. 62, sono stati dismessi gli indirizzi PEC dgricerca@pec.mur.gov.it e PEO dgricerca@mur.gov.it.
Tutte le comunicazioni dovranno pervenire ai nuovi indirizzi di seguito indicati.
Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca, PEC: dgvalric@pec.mur.gov.it, PEO: dgvalric@mur.gov.it.
Per maggiori informazioni si rimanda al seguente comunicato: Nuove caselle di posta elettronica certificata | Ministero dell'Università e della Ricerca.
L'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR) viene istituita ai sensi degli artt. 63 e 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 382 dell'11 luglio 1980, con finalità ricognitive di tutte le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgano attività di ricerca scientifica e tecnologica e/o che siano destinatari di finanziamenti pubblici riguardanti l'attività di ricerca. In particolare, ai sensi del citato art. 64, per tali soggetti l'iscrizione all'ANR è condicio sine qua non all'accesso a finanziamenti pubblici.
Il D.M. 564 del 28 aprile 2021 ha aggiornato i criteri di iscrizione all'ANR. In base ad esso possono presentare domanda di iscrizione alla sezione "generale" dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgano, per prioritarie finalità statutarie, attività di ricerca e che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 11 del Codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Possono, altresì, presentare domanda di iscrizione alla "sezione generale" ex art. 1, comma 1, D.M. 353 del 14 aprile 2022: a) le amministrazioni, gli istituti, gli organismi di ricerca e gli enti pubblici e privati che svolgano, per finalità statutarie, attività di ricerca o di promozione o sviluppo della ricerca; b) i soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici per lo svolgimento di attività di ricerca, di sviluppo e/o promozione della ricerca.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.M. 564 del 28 aprile 2021 possono presentare domanda di iscrizione alla sezione cd. "speciale" denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgano, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali. Al contempo, non possono presentare domanda di iscrizione alla citata sezione, ex art. 3, D.M. 564 del 28 aprile 2021: le università, gli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Tale sezione cd. "speciale" è dedicata ai soggetti interessati alla presentazione di progetti di ricerca per l'attribuzione delle risorse del fondo denominato "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale", ai sensi dell'art. 1, D.M. n. 615 del 19 maggio 2021.
Ai sensi dell'art. 4, c. 3 della L. n. 162 del 28 ottobre 2024, il D.M. n. 396 del 13 maggio 2025 istituisce, nell'ambito dell'Anagrafe, una sezione denominata "Laboratori di Ricerca pubblici e privati".
Ancorché necessaria ad accedere a finanziamenti pubblici, l'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche non attribuisce alcun titolo o particolare qualifica o accreditamento, trattandosi di un mero schedario anagrafico con finalità ricognitive. Pertanto, si invitano gli iscritti a non utilizzare l'inserimento all'Anagrafe come elemento che possa ingenerare erronee valutazioni da parte di possibili soggetti interessati. Inoltre, ai fini dell'individuazione degli specifici requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione richiesti dai singoli Avvisi di gara, deve farsi rinvio agli stessi e alla relativa normativa.