Ministero dell'Università e della Ricerca
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FAQ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per tutti gli enti e i soggetti che svolgono attività di ricerca, l’iscrizione alla nuova piattaforma dell’Anagrafe nazionale delle ricerche è condizione necessaria per poter accedere a finanziamenti pubblici, tra i quali si annoverano anche quelli erogati all’esito della procedura selettiva di attribuzione delle risorse del “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale”, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, dall’articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Per iscriversi è necessario collegarsi all’indirizzo https://www.anagrafenazionalericerche.mur.gov.it/. Per l’accesso alla piattaforma è necessario essere dotati di un’utenza SPID attiva.
Nel caso non si disponga di un’utenza SPID consultare il sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid per verificare come ottenerla.
Sì, è necessario procedere al rinnovo della iscrizione entro il 31 dicembre 2021 tramite la nuova piattaforma all’indirizzo https://www.anagrafenazionalericerche.mur.gov.it/. Tale piattaforma sostituirà integralmente quella attuale. Scaduto il termine del 31 dicembre 2021 il soggetto che non avrà provveduto al rinnovo della iscrizione risulterà non più iscritto all’Anagrafe.
Si, il codice CAR conserva la validità fino al 31 Dicembre 2021. Si precisa che nel caso di presentazione di istanza di iscrizione entro il 31 Dicembre 2021, il vecchio CAR resterà valido fino al momento dell’assegnazione del nuovo per garantire l’erogazione dei finanziamenti in atto.
Sì, l’Amministrazione valuterà l’ammissibilità dell’istanza attraverso una istruttoria condotta sulla base dei dati trasmessi con la domanda.
Sì, il rinnovo è possibile anche dopo tale termine; resta, però inteso che il codice CAR dei soggetti che non abbiano presentato istanza di rinnovo cessa di avere validità.
Possono presentare domanda di iscrizione all’Anagrafe nazionale delle ricerche le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono, per prioritarie finalità statutarie, attività di ricerca e che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 11 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Possono, altresì, iscriversi nella sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca”, istituita con D.M. n. 564 del 28 aprile 2021, gli enti, le istituzioni e gli organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca.
No, è necessario, ai fini dell’iscrizione, che il soggetto pubblico o privato abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.
Possono iscriversi in tale sezione le fondazioni, le associazioni, gli organismi privati di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali.
No, ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non possono presentare domanda di iscrizione nella Sezione: le università, gli enti universitari o comunque riconducibili all’attività di ricerca svolta in ambito universitario e gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
No, ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non possono presentare domanda di iscrizione nella Sezione: le università, gli enti universitari o comunque riconducibili all’attività di ricerca svolta in ambito universitario e gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Sì, all’interno della piattaforma è presente una apposita sezione di “Gestione deleghe”. Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione 7. del Manuale Utente presente sulla pagina https://www.anagrafenazionalericerche.mur.gov.it/.
Sì, possono essere delegate più persone fisiche per l’iscrizione del Soggetto all’Anagrafe, ma il sistema permetterà la trasmissione di una sola domanda di iscrizione riferita a uno stesso Soggetto.

Un soggetto iscritto al Registro delle imprese potrà accedere scegliendo il profilo “impresa o altro soggetto giuridico”. Per i soli soggetti iscritti al Registro delle Imprese i dati saranno in parte auto-compilati con quelli acquisiti in tempo reale tramite visura camerale.

È necessario, pertanto, che i dati presenti sul Registro delle imprese siano aggiornati.

Sì, la documentazione da allegare obbligatoriamente è la seguente:
  • Copia dell’Atto costitutivo;
  • Copia dello Statuto;
  • Copia del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica;
  • DSAN – dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa;
  • DSAN – dichiarazione attestante l’assenza di scopo di lucro (per i soli soggetti iscritti nella sezione “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca” per i quali l’assenza dello scopo di lucro non sia espressamente indicata nello Statuto);
  • Certificazione da parte dell'organo interno di controllo relativa al carattere non lucrativo dell'attività svolta (per i soli soggetti iscritti nella sezione “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca” per i quali l’assenza dello scopo di lucro non sia espressamente indicata nello Statuto)
  • Copia dei bilanci consuntivi relativi agli ultimi 3 anni, o dei documenti contabili equivalenti a fini civilistici, ove disponibili (per i soli soggetti iscritti nella sezione “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca”).
Il sistema consente, altresì, il caricamento di ulteriore documentazione aggiuntiva non obbligatoria che l’utente ritenga utile ai fini della valutazione della domanda da parte dell’Amministrazione. Per ulteriori dettagli si rimanda al Manuale Utente presente sulla pagina https://www.anagrafenazionalericerche.mur.gov.it/.

Per l'iscrizione nella Sezione Speciale, è necessario indicare in fase di compilazione della domanda, nella sezione “Tipologia Soggetto”, la voce "Sezione -Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca (art. 3 D. M. 564 del 28 aprile 2021)". Si precisa che la Sezione Speciale è rivolta a fondazioni, associazioni, organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici obiettivi industriali o commerciali.

Il mancato rispetto dei requisiti per l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, denominata “Sezione - Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca”, comporta il diniego della istanza presentata. Resta inteso, comunque, che il soggetto in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D. M. 564 del 28 Aprile 2021, potrà essere invitato a presentare una nuova istanza di iscrizione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche “Generale”.